mercoledì 28 gennaio 2009

Manovra anti-crisi - 28.01.09

Dal sito del Sole 24 ore : Manovra anti-crisi: l'abc aggiornato

inoltrato dal Comitato Pendolari Cremona-Bergamo


Ferrovie e trasporto pubblico locale (articolo 25) Istituito nello stato di previsione del ministero dell'Economia, un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato, con una dotazione di 960 milioni di euro per il 2009. Un decreto del ministero dell'Economia, di concerto con il ministero delle Infrastrutture, definirà i criteri di ripartizione delle modalità di erogazione delle risorse. Autorizzata una spesa di 480 milioni di euro l'anno dal 2009 al 2011 per assicurare l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, che formano oggetto dei contratti di servizio stipulati da Stato e Regioni con Trenitalia Spa. L'erogazione delle somme è condizionata alla stipula dei contratti, per i quali si prescrive il rispetto di criteri di efficienza e razionalizzazione per assicurare il contenimento delle spese nei limiti degli stanziamenti statali e regionali e garantire che, per il 2009, non siano disposti aumenti delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale. Un decreto Economia, di concerto con le Infrastrutture, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto anticrisi, definirà la destinazione delle risorse in relazione ai diversi contratti. Una quota delle risorse dovrà essere destinata all'incremento e al miglioramento del materiale rotabile. La copertura finanziaria degli oneri è quantificata in 1.440 milioni di euro per l'anno 2009 e 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Ferrovie dello Stato Spa deve presentare al ministro dell'Economia una relazione annuale sull'attuazione delle disposizioni dell'articolo. Gli investimenti realizzati mediante il Fondo istituito dovranno rispettare la percentuale del 15% per il Nord e dell' 85% per il Sud del Paese. Le somme recuperate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legge anticrisi (attuazione di una decisione europea in materia di recupero di aiuti illegittimi) sono assegnate a un Fondo, da ripartire tra gli enti pubblici territoriali, per le esigenze di trasporto locale non ferroviario.

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